I danni derivati dalla canna fumaria esclusiva sono di competenza del condomino
Con sentenza n. 6127 pubblicat il 14.03.2018, la cassazione ha ribadito che I danni derivati allo stabile a causa della carente/mancata manutenzione della canna fumaria di proprietà esclusiva del condomino, sono di spettanza dello stesso proprietario.
Quest'ultimo, in virtù dell'art. 8 del DM 37/2008 è tenuto a verificare che l'impresa che ha installato l'impianto di riscaldamento, complessivamente inteso e comprensivo di canna, abbia seguito le disposizioni di sicurezza previste per legge.
Per questo, all'esito dell'installazione, deve farsi rilasciare la dichiarazione di conformità prevista dall'art. 7 del pre citato decreto.